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D.P.C.M. 14/06/2007DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Vista la legge 15/03/1997 n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; -Visto il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27/12/2006 n. 296; - Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonchč la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivitą (SPC); - Visto l'art. 7 della legge 15/03/1997 n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali; -Visto il decreto legislativo 30/07/1999 n. 300, e successive modifiche, recante "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997 n. 59" e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; -Visto il decreto ministeriale 28/12/2000 n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30/07/1999 n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20/03/2001 n. 139; -Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse; -Visto l'art. 32 della legge 23/12/1999 n. 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali; -Visto il decreto legislativo 07/03/2005 n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; - Visto l'art. 1, commi 194-200 della legge 27/12/2006 n. 296, che prevede l'emanazione di uno o pił decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalitą per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacitą organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 07/06/2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13/06/2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; - Considerate le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 04/06/2007; -Sentita la Conferenza Stato-Cittą ed Autonomie locali; -Sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative; - Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Art.1 - Finalitą e contenuti del provvedimento 1. Il presente decreto individua le modalitą, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, in materia di catasto, come modificate dall'art. 1, comma 194, della legge 27/12/2006 n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati. Art. 2 - Modalitą di gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni 1. I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalitą: gestione diretta autonoma, gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta da parte della Comunitą Montana di appartenenza, gestione affidata all'Agenzia del territorio. 2. I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta pił adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, della infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio nell'ambito dei piani di e-government. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27/12/2006 n. 296, l'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonchč le Comunitą Montane che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonchč i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale. 4. L'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonchč le Comunitą Montane, che abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo l'opzione di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, con particolare riferimento all'assistenza ed al supporto operativi che saranno forniti dall'Agenzia del territorio nella fase iniziale della gestione diretta comunale. Nel caso in cui č stata scelta la gestione diretta, singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha la finalitą di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti, all'Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei commi 197 e 199 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296. 5. Le convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della legge 15 marzo 1997 n. 59. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualitą dei Servizi dell'Agenzia del territorio, come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonchč in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio. 6. Nel caso in cui il Comune non manifesti la volontą di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni catastali nei termini previsti dall'art. 10, o non sottoscriva la convenzione a seguito della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale si individua l'opzione di esercizio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali. 7. Nei casi di gestione affidata, l'Agenzia del territorio promuove e facilita l'attivazione presso gli uffici comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le quali le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti. 8. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle convenzioni da adottare. Art. 3 - Funzioni e processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni 1. I Comuni, in funzione della propria capacitą organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunitą Montana di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessitą ed eventualmente assunte con gradualitą crescente, relative al territorio di propria competenza. 2. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni: a) opzione di primo livello: 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; 4. riscossioni erariali per i servizi catastali. b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a) 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tec- niche di aggiornamento del Catasto fabbricati; 2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati; 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni. c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a) : 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni; 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio. 3. I Comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, a far data dall'avvio dell'operativitą, secondo i parametri ed i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall'art. 2, comma 5, nonchč la conservazione degli atti secondo termini e modalitą indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 196, della legge 27/12/2006 n. 296. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualitą della base dati catastale, l'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietą del sistema catastale nazionale, formula programmi di intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da realizzare con iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del precedente comma 2. I programmi di intervento saranno definiti in coerenza con gli obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, nonchč delle prioritą definite nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 04/06/2007. |
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